Ai sensi dell’art. 82 del decreto-legge n. 34/2020 è stato istituito il Reddito di emergenza: una misura straordinaria di sostegno al reddito per supportare i nuclei familiari in difficoltà economica per effetto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Domanda
Le domande per il Rem sono presentate entro il 30 giugno 2020.
Importo
Il beneficio è determinato in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilita’ grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
Requisiti
Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:
a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare di 400 o 800 €
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000 (Il predetto massimale e’ incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilita’ grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159);
d) un valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000.
Incompatibilità
Il Rem non e’ compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
Il Rem non e’ altresi’ compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:
a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore a 400 o 800 €;
c) essere percettori di reddito di cittadinanza.
Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonche’ coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica.
Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.
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