Bonus Baby-sitting e centri estivi

A seguito dell’emanazione del decreto legge n. 34/2020, è possibile presentare la domanda per due nuovi bonus introdotti per servizi di BABY SITTING e per l’iscrizione ai CENTRI ESTIVI E SERVIZI INTEGRATIVI PER L’INFANZIA per figli fino a 12 anni di età (non è previsto un limite di età per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale).

A tali bonus possono accedere coloro che non abbiano mai presentato la domanda per la prestazione bonus baby sitting, con possibilità di vedersi riconosciuto un importo che può arrivare fino ad un massimo di 1.200 € (o di 2.000 € per i pubblici dipendenti di determinate categorie professionali). Possono presentare la domanda per i nuovi bonus anche coloro che abbiano già fruito della prestazione bonus per servizi di baby sitting e che hanno ricevuto la somma pari a 600 € (o 1.000 € per i pubblici dipendenti di determinate categorie professionali). Tali ultimi soggetti possono effettuare una nuova richiesta di bonus finalizzata ad ottenere l’importo integrativo del precedente, senza tuttavia superare gli importi massimi previsti pari a 1.200 o 2.000 €. In tal caso, verrà erogato l’importo residuo tenendo in considerazione quanto già percepito (di norma 600 o 1.000 euro) con possibilità di continuare a fruire del bonus per servizi di baby sitting mediante libretto famiglia, oppure scegliendo i centri estivi e i servizi integrativi per l’infanzia sempre.

Si conferma l’alternatività delle misure rispetto alla fruizione del congedo parentale Covid-19 e con riferimento all’altro genitore si ricorda che questi non deve risultare percettore di NASPI ovvero di altro strumento di sostegno al reddito, né essere disoccupato o non lavoratore alla data della domanda.

Lavoratori interessati

I nuovi bonus per servizi di baby sitting e centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia possono spettare alle seguenti categorie di lavoratori:

> lavoratori dipendenti del settore privato
> lavoratori dipendenti del settore pubblico di determinate categorie
> lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps

> lavoratori autonomi iscritti all’Inps
> lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali

Importi

Per tutti i soggetti (ad esclusione dei dipendenti del settore pubblico) i bonus spettano nel limite massimo complessivo per il nucleo familiare di 1.200 € da utilizzare per prestazioni di baby sitting ovvero in caso di iscrizione a centri estivi e per servizi integrativi per l’infanzia nel periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici e fino al 31 luglio 2020 (es. in presenza di più figli, di età  inferiore a 12 anni, il bonus può essere richiesto anche per tutti i figli, ma in misura complessivamente non superiore a 1.200 euro per il nucleo familiare). Per i soggetti appartenenti alle predette categorie di lavoratori che abbiano già presentato la domanda per la prestazione e ai quali sia già stato erogato l’importo pari a 600 euro, in caso di presentazione di una nuova domanda, potrà essere erogato l’importo residuo.
Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, alternativamente al congedo specifico di cui stiano già fruendo, appartenenti alle seguenti categorie:
medici; infermieri; tecnici di laboratorio biomedico; tecnici di radiologia medica; operatori sociosanitari; personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i bonus sono riconosciuti dall’INPS nel limite massimo complessivo di 2.000 € per nucleo familiare.

Libretto di famiglia

Per quanto concerne le modalità di erogazione della prestazione, i bonus sono erogati dall’INPS mediante il Libretto diFamiglia di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in tal caso, i beneficiari hanno l’onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di Libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali >Libretto Famiglia. Parimenti, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting.

Dopo tali adempimenti preliminari, una volta concesso il bonus da parte dell’INPS, il genitore beneficiario deve effettuare la c.d. “appropriazione” del bonus tramite Libretto Famiglia entro il termine di 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda, mediante i canali telematici indicati nella domanda stesa. Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020, rendicontate nell’apposita procedura entro il 31 dicembre 2020.
L’art. 72 del dl 34/2020 ha introdotto la possibilità di optare, per una parte o per anche per tutto l’importo complessivamente spettante dei bonus (al netto di quanto già utilizzato mediante libretto famiglia), di una somma che verrà accreditata direttamente al richiedente, in caso di comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Bonus centri estivi vs Bonus asilo nido
Il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia non può essere fruito per gli stessi periodi di fruizione del bonus nido erogato dall’INPS. Occorrerà, pertanto, in sede di domanda per la nuova prestazione, formalizzare la rinuncia ad eventuali mensilità del bonus nido già prenotate dall’utente nell’apposita procedura bonus asilo nido.

Bonus centri estivi: documentazione

Nel caso di opzione per la frequenza ai centri estivi e per servizi integrativi, il genitore dovrà allegare alla domanda della prestazione l’iscrizione ai suddetti centri e strutture che offrono servizi integrativi per l’infanzia, indicando anche i periodi di iscrizione del minore al centro (minimo una settimana) che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020. Inoltre, dovrà essere allegata anche la documentazione comprovante la spesa sostenuta con indicazione del relativo importo. La somma erogata sarà parametrata ai periodi di frequenza al centro estivo/servizio integrativo dichiarati nel modello di domanda. Nella procedura dovranno essere indicati la ragione sociale e la partita iva (o il codice fiscale) nonchè il tipo di struttura,  selezionando il codice identificativo tra le seguenti tipologie previste dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali:

  • Centri e attività diurne (L)
  • Centri con funzione educativo-ricreativa (LA)
  • Ludoteche (L1)
  • Centri di aggregazione sociale (LA2)
  • Centri per le famiglie (LA3)
  • Centri diurni di protezione sociale (LA4)
  • Centri diurni estivi (LA5)
  • Asili e servizi per la prima infanzia (LB)
  • Asilo Nido (LB1)
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2)
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (Lb2.2)
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3)

ATTENZIONE
Salvo quanto previsto per i minori portatori di handicap grave per i quali non è previsto un limite di età, in tutti i casi, il limite dei 12 anni di età non deve essere superato alla data del 5 marzo 2020.

Risorse economiche limitate

Al raggiungimento del volume di domande che comporta l’esaurimento dello stanziamento indicato, le successive istanze che pervengono all’INPS saranno ammesse e protocollate con riserva di accettazione, a condizione che residuino somme disponibili.

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